REGOLAMENTO
del PORTO TURISTICO RIVA Di TRAIANO
ex ordinanza Capitaneria di Porto di Civitavecchia n.192/2018 e ss. mod.
Aggiornato al 28 marzo 2023
Capo I – NORME GENERALI
Art. 1 – Il presente Regolamento ha per oggetto l’esercizio e l’uso dell’approdo turistico in concessione alla ” Porto Turistico Riva di Traiano S.p.A.” con sede in Civitavecchia al Km 67 + 580 della strada statale n. 1 Aurelia, in virtù degli atti concessori vigenti, rilasciati dalla Amministrazione Marittima e trasferiti ai competenti uffici della Regione Lazio.
Art. 2 – Il Regolamento vincola tutti coloro che a qualsiasi titolo utilizzano ormeggi, banchine, beni e infrastrutture ricadenti negli ambiti demaniali marittimi concessi o che prestino la loro opera nell’ambito portuale. La Società provvede a dare pubblicità alle prescrizioni in esso contenute mediante affissione del presente Regolamento nei locali della Direzione e mediante ogni forma di pubblicità ritenuta opportuna.
Art. 3 – Tutti i frequentatori dell’approdo e coloro che vi esercitano attività lavorativa sono tenuti all’osservanza delle norme contenute nel Codice della Navigazione approvato con R.D. 30/3/1942 n. 327 e nel relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15/2/1952 n. 328, nonché nella normativa attinente in particolare al settore marittimo ed al diporto nautico e a quanto disposto dalla Regione Lazio in materia di gestione del Demanio Marittimo. I medesimi sono parimenti tenuti all’osservanza della normativa in materia doganale, di polizia, di igiene e di tutela dell’ambiente, nonché a qualunque altra norma comunque applicabile.
Art. 4 – La conduzione tecnica dell’approdo è curata da un Direttore coadiuvato da apposito personale. Detto personale nonché quello, in generale, dipendente dalla Società, durante il proprio servizio indosserà una apposita tenuta o sarà comunque identificabile con distintivo di riconoscimento.
Art. 5 – Ferme restando le attribuzioni dell’Autorità Marittima, della Regione Lazio e degli altri Organi dello Stato, il Direttore vigila affinché nell’ambito dell’approdo siano rispettate le norme di legge in vigore. A tal fine il personale ha l’obbligo di segnalare eventuali trasgressioni alla Direzione per l’immediata informazione all’Autorità Marittima o ai competenti Organi di Polizia.
Art. 6 – Il Direttore dell’approdo, senza pregiudizio di eventuali provvedimenti da parte delle competenti Autorità per violazioni di leggi o di regolamenti, adotta i provvedimenti necessari a garantire l’osservanza delle norme del presente Regolamento. Il medesimo, informato il competente organo societario, in caso di urgenza può richiedere alle Autorità competenti l’allontanamento dell’imbarcazione che si sia resa responsabile di una grave infrazione ovvero di più infrazioni.
Art. 7 – La Società concessionaria assicura i seguenti servizi: a) assistenza all’ormeggio; b) servizi antincendio secondo le prescrizioni dell’Autorità Marittima; c) pulizia dello specchio acqueo; d) pulizia dei pontili e delle banchine, nonché raccolta dei rifiuti di bordo; e) servizi idrici, elettrici, igienici, telefonici,e loro manutenzione; f) illuminazione del porto; g) segnalamenti marittimi. La Società fornisce altresì un servizio generalizzato sulle strutture e sugli impianti ma non assume alcuna obbligazione nei confronti dei proprietari delle imbarcazioni e delle autovetture all’interno parcheggiate per danneggiamento o eventuali furti atteso che sia le imbarcazioni che le auto e gli oggetti in esse contenuti non sono affidati in custodia. Pertanto tutti coloro che utilizzano l’approdo devono predisporre idonee misure per proteggere i propri beni da furti, danneggiamenti e simili. Ciascun posto di ormeggio è fornito di prese per acqua potabile e per energia elettrica, di bitte o anelli per l’ormeggio poppiero, di un penzolo di catena collegato ad una trappa per l’ormeggio prodiero.
Art. 8 – La Società concessionaria, oltre al servizio VHF sul canale 9 di lavoro assegnato dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, effettua anche servizio continuo di ascolto sul canale 16.
Art . 9 – I servizi indicati negli articoli precedenti godono della clausola di esclusiva a norma
dell’art.1567 del Codice Civile. Gli utenti sono tenuti al pagamento dei servizi forniti dalla Società in base alle tariffe stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dall’Assemblea dei Soci.
In caso di mancato pagamento dei servizi per un periodo continuativo di tre anni, la relativa unità portuale tornerà nella esclusiva disponibilità della P.T.R.T. S.p.A.
Art.10 – E’ vietato richiedere direttamente al personale dell’approdo interventi di qualsiasi genere: ogni richiesta deve essere inoltrata tramite la Direzione. In particolare, al personale dell’approdo è fatto divieto di salire a bordo delle imbarcazioni salvo che nel caso previsto dal successivo artt.26 e 47.
Art.11 – Il presente Regolamento potrà essere modificato dal Consiglio di Amministrazione della Società. Le varianti dovranno essere sottoposte alla ratifica dell’Assemblea dei soci e infine sottoposte per il N.O. dei competenti uffici della Regione Lazio, su conforme parere dell’Autorità Marittima ovvero di altre amministrazioni dello Stato per gli aspetti di competenza. Altre norme temporanee o particolari, nonché comunicazioni, informazioni e raccomandazioni saranno altresì esposte negli appositi quadri a ciò destinati, a cura della Direzione.
Capo II- DIVIETI E OBBLIGHI
Art.12 – Le misure delle unità ormeggiate nell’approdo non devono superare come larghezza, incluse appendici, quelle previste per le categorie dei relativi posti barca mentre per la lunghezza sono consentite tolleranze nell’ordine del 5% rispetto alle dimensioni delle categorie. Le misure di riferimento sono quelle riportate nella licenza di navigazione. Le misure dell’ingombro dello specchio acqueo, considerando le normali sporgenze dovute alla distanza dal pontile e da appendici non calcolate nella lunghezza fuori tutto, non dovranno comunque superare la misura della categoria più il 20% partendo dal pontile o dalla banchina. E’ facoltà della Direzione del porto derogare ai limiti con provvedimenti di assoluta temporaneità.
Art.13 – In tutto l’ambito interno dell’approdo è vietata la pesca di qualsiasi tipo da terra o da bordo nonché la raccolta di frutti di mare e molluschi.
Art.14 – In tutto l’ambito dell’approdo sia in terra che in mare,è vietato effettuare bagni di mare, sci nautico, canottaggio e attività sportive di qualsiasi genere. Tale divieto comprende le tavole a vela e si estende alle acque antistanti l’imboccatura. per un raggio di 500 metri.
Art.15 – In tutto l’ambito portuale sono vietati sia il gioco del pallone che qualsiasi altro gioco che possa arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica.
Art.16 – Per ragioni di sicurezza è vietato salire sui massi della diga foranea.
Art.17 – In tutto l’ambito portuale è vietato tenere cani sciolti e senza museruola. In ogni caso i proprietari dovranno tenerli sotto controllo e prendere tutte le precauzioni affinché non arrechino molestia e non lordino l’area portuale, rimanendo, in ogni caso, responsabili per la pulizia e per eventuali danni.
Art.18 – E’ vietato mettere in moto, a meno che l’imbarcazione stia per lasciare l’ormeggio, e comunque per non più di venti minuti, i motori principali ed ausiliari prima delle ore 09,00 del mattino e dopo le ore 20,00, nonché dalle ore 12,30 alle ore 15,30 durante il periodo giugno – settembre compresi e nei giorni festivi e prefestivi. E’ vietato, inoltre, l’uso dei segnali acustici salvo che per motivi di sicurezza, nonché l’effettuazione di lavori rumorosi; dovrà essere evitata qualunque attività o comportamento (radio, televisione, impianti stereo, schiamazzi, ecc.) che possa disturbare la quiete altrui. L’esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione che comportino possibilità di disturbo o pericolo di danni a cose o persone è subordinata al preventivo nulla osta della Direzione dell’approdo.
Art.19 – E’ vietato ingombrare con oggetti, materiali ed altro le banchine, i moli ed i pontili, i piazzali e le strade di transito. In caso di inosservanza, la Direzione provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato.
Art.20 – E’ vietato custodire in locali di deposito materiali infiammabili, esplodenti o suscettibili di formare miscele esplosive. E’ vietato effettuare sui pontili e sulle banchine lavori che possano sporcare o arrecare danni. E’ vietato sui pontili e sulle banchine maneggiare materiali infiammabili, accendere fuochi o utilizzare bracieri di qualsiasi genere. E’ vietato, in tutto l’ambito portuale, effettuare il lavaggio di autoveicoli. Ai trasgressori saranno addebitate le eventuali spese di pulizia, riparazione e ripristino.
Art.21 – L’accesso ai pontili è riservato: ai proprietari, agli equipaggi ed ai passeggeri ed ospiti delle unità ormeggiate; al personale dipendente o fiduciario della Società concessionaria; ai tecnici autorizzati dalla Direzione dell’approdo ad accedere a bordo per ragioni di servizio; alle persone espressamente autorizzate dalla Direzione dell’approdo, ed alle Forze di Polizia. Pertanto è fatto divieto agli estranei di accedere ai pontili di ormeggio.
Art.22 – Durante le ore di chiusura degli esercizi pubblici e commerciali è vietato l’ingresso nel Porto agli estranei; tale controllo è svolto da un adeguato servizio di vigilanza effettuato da apposito personale.
Art.23 – Lo svolgimento di qualsiasi attività nell’ambito dell’approdo che comporti l’impiego di sommozzatori è di pertinenza del personale in servizio nell’approdo e deve essere autorizzato dalla Direzione. Ciò vale sia per eventuali lavori che per interventi occasionali come recupero di oggetti sul fondo, cime nell’elica, ecc. I sommozzatori debbono essere iscritti nell’apposito registro tenuto dall’Autorità Marittima.
Art.24 – Tutte le unità da diporto in entrata, in uscita e all’interno dell’approdo non devono superare
la velocità di tre nodi e devono attenersi alle norme per prevenire gli abbordi in mare. Le unità in uscita hanno la precedenza su quelle in entrata; tutte quelle munite di VHF dovranno tuttavia mettersi in contatto con la Torre di controllo prima dell’entrata; quelle in uscita dovranno mettersi in ascolto VHF sul canale di lavoro della Torre di controllo, prima di impegnare il canale navigabile. Le imbarcazioni dirette alla banchina rifornimenti dovranno darne comunicazione alla Torre di controllo, onde consentire la disciplina del traffico in caso di forte affluenza.
Art.25 – In tutto l’ambito portuale e a meno di duecento metri all’esterno dell’imboccatura è fatto divieto a tutte le unità di navigare con la sola propulsione velica. In caso di avaria al motore o di unità a sola propulsione velica, si dovrà dare comunicazione alla Torre di controllo ed attendere istruzioni.
Art.26 – In tutto l’ambito portuale è vietato dare fondo alle ancore se non per emergenza o per disposizione della Direzione .Le unità devono ormeggiarsi esclusivamente alle catenarie appositamente predisposte. E’ vietato utilizzare le trappe per l’ormeggio: questo deve essere effettuato con cime o cavi propri della cui efficienza è responsabile il comandante. Le unità all’ormeggio devono essere munite di parabordi efficienti ed in numero sufficiente ad evitare danni alla propria ed alle altrui unità. Ogni comandante è responsabile dell’ormeggio della propria unità, e dovrà provvedervi anche per il caso che in sua assenza sopraggiunga maltempo. Comunque, la Direzione potrà far salire a bordo delle unità il proprio personale per motivi di sicurezza o per fare rinforzare gli ormeggi.
Art.27 – E’ vietato l’ accesso ai pontili, qualunque ne sia il motivo, a qualsiasi tipo di veicolo motorizzato ad eccezione dei mezzi impiegati dagli ormeggiatori in servizio.
Art.28 – Le operazioni di alaggio, varo, riparazione e manutenzione dovranno essere eseguite nella zona di cantiere e negli spazi appositamente indicati dalla Direzione dell’approdo. I cantieri navali e le altre ditte operanti in porto non potranno in alcun modo ingombrare le strade di accesso al porto e quelle interne se non limitatamente al tempo strettamente necessario alle operazioni richieste, e dovranno comunque attenersi alle norme stabilite dal presente Regolamento.
Art.29 – La sosta a terra delle unità è consentita solo nelle zone a ciò destinate.
Art.30 – Nessuna modifica o aggiunta potrà essere apportata sia alle attrezzature portuali che ai locali commerciali (infissi, insegne, ecc.). E’ vietato, comunque, mutare in qualsivoglia modo la destinazione o l’uso stabilito dalla Società concessionaria di manufatti, aree o spazi. Per ogni necessità dovrà essere interpellata la Direzione che prenderà gli eventuali opportuni provvedimenti.
Art.31 – La velocità massima consentita sulle strade all’interno del Porto è di 30 km orari per le autovetture e 15 km orari per i motocicli. L’ accesso dei veicoli all’ interno dell’ approdo è consentito esclusivamente ai titolari di posti macchina. Ad essi è rilasciato apposito contrassegno che va tenuto debitamente in evidenza sul parabrezza del veicolo. L’ accesso è inoltre consentito:ai mezzi delle Forze di Polizia e a quelle impegnate in operazioni di soccorso, antincendio,antinquinamento e a tutti coloro ai quali, per esigenze di carico o scarico di mezzi o merci, sia stato concesso specifico permesso dalla Direzione. Ogni altro utente dell’ approdo, per depositare persone o bagagli, può accedere con la propria autovettura al punto più vicino all’ unità interessata, appositamente indicato dalla Direzione. Al termine delle citate operazioni, gli autoveicoli dovranno essere posteggiati nelle zone destinate al parcheggio riservato o libero, secondo il caso. Il traffico veicolare all’ interno dell’approdo deve svolgersi esclusivamente lungo gli itinerari, nelle sedi stradali e alle velocità indicate da apposita segnaletica. Indipendentemente da ciò, ogni conducente dovrà condurre il proprio mezzo con la massima prudenza e nella consapevolezza che in tutto l’ ambito dell’ approdo l’ accesso ai mezzi terrestri è consentito per il parcheggio e non per la circolazione. La sosta degli autoveicoli in zona non consentita darà luogo all’ immediata rimozione a rischio e a spese dei rispettivi proprietari.
Art.32 – La Società concessionaria è tenuta a delimitare e rendere visibile con opportune strutture, all’interno dell’area interessata dal cantiere navale, la corsia veicolare larga circa metri 3 lungo la recinzione esterna,assicurandone costantemente il libero transito al fine di consentire ai mezzi di soccorso e di Polizia l’accesso alle aree Nord del Porto Turistico e al molo di sottoflutto.
Art.33 – Le insegne, luminose o meno, delle attività commerciali assentite dal Comune di Civitavecchia, ubicate all’interno dell’approdo turistico, dovranno essere approvate dalla direzione e ubicate nelle posizioni all’uopo destinate. il carico e scarico del materiale dei locali commerciali potrà essere effettuato solo dalle 08,00 alle 10,30 e dalle 15,00 alle 17,00.Trattandosi di esercizi commerciali a prevalente carattere stagionale,gli orari di apertura e di chiusura degli stessi saranno regolati dalla normativa vigente, con osservanza del regolamento comunale di Civitavecchia anche per l’apertura nei giorni festivi e di maggiore affluenza turistica. Comunque l’orario massimo di apertura per gli esercizi di tipo ricreativo (bar, circoli,club) non potrà protrarsi oltre le ore 02,00 mentre musica ed intrattenimento dovranno cessare entro le ore 01,00.I predetti esercizi dovranno comunque essere localizzati esclusivamente all’interno delle unità immobiliari all’uopo autorizzate dal Comune di Civitavecchia.
Art. 33 bis – E’ fatto assoluto divieto a tutti i Comandanti – Proprietari/Armatori ed Utilizzatori di imbarcazioni di tenere il proprio cavo elettrico di collegamento alla colonnina posta in banchina connesso alla stessa e con l’interruttore in posizione “on” in assenza di persone a bordo, ovvero non controllato. Le eventuali operazioni di ricarica delle batterie dovranno avvenire tassativamente con presenza a bordo del Comandante per tutta la durata delle stesse e comunque questi dovrà presenziare fino alla disconnessione del cavo elettrico dalla banchina ovvero alla commutazione dell’interruttore in posizione “off”.
Capo III- NORME ANTINCENDIO E ANTINQUINAMENTO
Art.34 – La Società predispone e mantiene efficiente e pronta all’uso una appropriata organizzazione costituita da impianti fissi e mobili e da personale specializzato, atta ad intervenire in caso di incendio o di inquinamento.
Art.35 – In caso di incendio o di inquinamento la Direzione dell’approdo interviene immediatamente adottando le misure del caso, impiegando i mezzi ed il personale predisposto dalla Società, richiedendo e coordinando, ove ricorra il caso, l’impiego dei mezzi di bordo delle unità presenti nell’approdo e disponendo, se ne ricorra la necessità, il disormeggio e l’allontanamento delle unità con incendio a bordo o di altre che si trovino in prossimità. In ogni caso, provvede ad informare l’Autorità Marittima richiedendo direttamente, se necessario, l’intervento dei Vigili del Fuoco o di ditte autorizzate all’espletamento dei servizi antinquinamento.
Art. 36 – I responsabili delle unità presenti in porto sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni
di indole preventiva e generale: a) in caso di versamenti di idrocarburi sul piano di acqua o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno avendo cura di informare il personale delle unità vicine e quanti si trovino in luogo; b) ogni unità dovrà adottare tutte le misure necessarie ad evitare il versamento a mare di miscele di idrocarburi di sentina; tali miscele potranno essere date a terra recapitandole negli appositi luoghi di raccolta; c) in caso di inizio di incendio i responsabili dell’unità interessata dovranno impiegare immediatamente i mezzi antincendio di bordo, provvedendo, nel contempo e con il mezzo più rapido, ad avvertire la Direzione; d) prima della messa in moto dei motori, l’utente deve provvedere alla aerazione del vano motore; e) le dotazioni antincendio e gli impianti elettrici di bordo debbono essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento e manutenzione; f) i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente aerati; quando l’unità resta incustodita le bombole devono essere chiuse; g) il rifornimento di carburante all’imbarcazione deve essere effettuato esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti e affini esistenti nell’approdo; di norma è assolutamente vietata, nell’ambito dell’approdo, qualsiasi altra modalità di rifornimento, salvo cause di forza maggiore da valutarsi esclusivamente dalla Direzione dietro richiesta dell’interessato; il gestore del distributore di carburante dovrà mantenere in perfetto stato di efficienza il sistema antincendio previsto dal verbale di collaudo e provvedere ad un adeguato sistema antiinquinamento con idonee panne galleggianti pronte a circoscrivere l’eventuale versamento di olii a mare.
Art.37 – E’ vietato il getto dei rifiuti di qualsiasi genere (oggetti, liquidi, detriti, ecc.) sia a terra che a mare. In ambito portuale viene adottata la raccolta differenziata dei rifiuti cui tutti gli utilizzatori devono deguarsi utilizzando, per tipologia, il cassonetto dedicato.
Art.38 – La Società predispone e mantiene locali igienici a terra. Non potranno essere usati i servizi di bordo delle unità che non siano munite di apposite attrezzature per la raccolta dei liquami da essa provenienti.
Art.39 – Sono fatte salve le responsabilità civili per i danni prodotti in occasione di incendi, inquinamenti e di ogni fatto che possa essere riportato a responsabilità di utenti.
Capo IV- ORMEGGIO DELLE UNITA’
Art.40 – L’approdo “Riva di Traiano” permette l’attracco di n.1182 unità così ripartito:
a) n.1059 ormeggi sono riservati ai possessori di azioni della Società, così suddivisi:
- I Cat. (m. 9,00×3,25) n. 262;
- II Cat. (m. 10,00×3,50) n. 292;
- III Cat. (m. 12,00×4,00) n. 282;
- IV Cat. (m. 15,50×4,50) n. 173;
- V Cat. (m. 18,00×5,50) n. 8;
- VI Cat. (m.22,00×6,00) n. 25;
- VII Cat. (m.27,00×7,00) n. 9;
- VIII Cat. (m.32,00×8,00) n. 6;
- IX Cat. (m.42,00×10,00) n. 2.
b) n. 10 (da B1 a B10) sono a disposizione dell’Autorità Marittima e delle Forze di Polizia.
c) n. 113 sono lasciati a disposizione di unità in transito o in sosta limitata.
Art.41 – I posti di ormeggio sono indicati da apposita segnaletica e numerazione. Il titolare dispone dell’ormeggio di cui ha l’uso esclusivo e la Direzione provvede affinché questo rimanga libero anche in caso di prolungata assenza dell’interessato. In caso di affitto, o cessione temporanea il titolare deve darne notizia alla Direzione dell’approdo che curerà la tenuta di un apposito giornale su cui saranno registrate le unità in sosta ed i recapiti dei relativi responsabili. In ogni caso, incombe al solo titolare l’obbligo del pagamento dei servizi di cui al precedente art.10. L’utente, sia fisso che temporaneo, deve sempre e tempestivamente segnalare alla Direzione dell’approdo ogni variazione nell’occupazione dell’ormeggio. La Direzione provvederà a far rimuovere l’unità a spese dell’interessato, in caso di occupazione di un ormeggio non di pertinenza.
Art.42 – Tutte le unità che utilizzano l’approdo devono essere in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza in modo da non costituire pericolo per sé e per le unità vicine. In caso di evidente pericolo o di protratto stato di abbandono, la Direzione può predisporre l’alaggio della imbarcazione addebitandone le spese al proprietario.
Art.43 – Le unità in transito, in attesa dell’assegnazione di un posto di ormeggio da parte della Direzione, dovranno sostare all’apposita banchina antistante la Torre di controllo. L’utente in transito, appena ormeggiato, dovrà presentarsi con i documenti di bordo alla Direzione dell’approdo al fine di espletare le formalità di arrivo e ottenere il godimento dei servizi portuali, previo pagamento dei corrispettivi calcolato per l’intero periodo della sosta. La Direzione è tenuta al mantenimento di un registro con la situazione giornaliera delle unità in transito, dal quale sia facilmente possibile risalire all’unità e al suo equipaggio. La Direzione rende pubbliche le tariffe e gli orari relativi all’utilizzazione gratuita giornaliera.
La disciplina del transito delle unità da diporto è regolata dall’art. 49-nonies del Decreto Legislativo n° 229 del 3 novembre 2017.
Art.44 – In caso di uscita delle unità con assenza prevista oltre le ventiquattro ore è norma di prudenza da parte del comandante avvertire la Direzione, ai fini della sicurezza, indicando la località che intende raggiungere nonché la data di previsto rientro. La Direzione dell’approdo deve essere informata anche quando il rientro sia previsto nelle ore notturne.
Capo V- MOVIMENTI DELLE UNITA’ E DEI VEICOLI
Art.45 – La Direzione dell’approdo regola l’entrata e l’uscita autorizzandone e disponendone i movimenti. I comandanti delle unità sia italiane che estere sono tenuti ad eseguire le disposizioni ricevute dalla Direzione dell’approdo rimanendo però responsabili della corretta esecuzione delle manovre.
Art.46 – La Direzione potrà disporre il movimento e lo spostamento di una unità, qualora si rendesse necessario, in caso di emergenza o per particolari esigenze connesse con la operatività e l’utilizzazione dell’ approdo. In caso di assenza del proprietario o del comandante, la Direzione potrà provvedervi direttamente con proprio personale.
Art.47 – I posti macchina nei parcheggi riservati sono numerati ed a ciascuna autovettura autorizzata è assegnato un posto fisso. Al titolare del posto fisso viene assegnato un contrassegno portante il numero del posto medesimo. Presso la Direzione è tenuto apposito registro, nel quale sono elencati numericamente i posti macchina con la indicazione del nominativo cui sono riservati. Ciascuna autovettura deve essere parcheggiata esclusivamente nello spazio numerato e ad essa riservato. In caso di inadempienza sarà provveduto alla rimozione, come precisato nell’ art.50. Il posto macchina non potrà essere utilizzato per parcheggiare roulottes, campers, carrelli porta barche e, in ogni caso, veicoli di qualsiasi tipo le cui dimensioni eccedano quelle indicate dall’apposite strisce.
Art.48 – Oltre ai parcheggi, di cui ai precedenti articoli, la Società concessionaria si riserva di istituire parcheggi liberi a tempo ed a pagamento, le cui aree saranno indicate da apposita segnaletica. Gli utenti di tali parcheggi sono tenuti all’ osservanza della regolamentazione all’ uopo disposta. Superati i limiti di tempo concesso, e comunque quando gli automezzi sono trovati in zona o in maniera non consentita, sarà provveduto alla rimozione a spese dei proprietari.
Art.49 – La rimozione forzata, di cui ai precedenti articoli, sarà effettuata, senza preavviso alcuno, a cura della Direzione; i veicoli rimossi saranno trasportati in apposito spazio recintato a spese del proprietario che ne rientrerà in possesso solo dopo aver pagato trasporto e deposito.
Capo VI- UNITA’ IMMOBILIARI
Art. 50 – I titolari delle unità immobiliari sono tenuti al pagamento della quota di loro pertinenza per i servizi di cui all’art.9. Essi dovranno informare la Direzione dell’approdo in caso di affitto dell’unità. In ogni caso l’obbligo del pagamento dei servizi di cui sopra incombe ai soli titolari.
Art. 51 – Ai sensi dell’art.68 del Codice della Navigazione, tutte le attività professionali e commerciali svolte all’interno del Porto Turistico sono soggette alla vigilanza dell’Autorità Marittima secondo le disposizioni prescritte dall’Ordinanza 09/98 del 12/02/1998 del Capo del Compartimento Marittimo di Civitavecchia, ove applicabile.
Art.52 – Gli utenti delle unità immobiliari dovranno conservare le unità stesse in ottimo stato di mantenimento, provvedendo a tutte le riparazioni necessarie. Nel caso l’utente non vi provvedesse, l’Organo di Amministrazione provvederà a farle eseguire in proprio, con addebito delle relative spese all’utente stesso.
Art.53 – L’utente deve astenersi dall’apportare modifiche allo stato dell’unità immobiliare a meno di aver preventivamente chiesto ed ottenuto l’assenso della Direzione dell’approdo. Non è altresì consentito ingombrare gli spazi antistanti o adiacenti l’unità immobiliare con piante, addobbi, materiali e arredi di qualsiasi tipo.
Art.54 – L’utente è responsabile per i danni diretti o indiretti che potessero derivare a terzi, esonerando la Società concessionaria da ogni responsabilità.
Art. 55 – L’utente deve usare l’unità immobiliare per i fini cui essa è destinata. Qualsiasi attività dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Direzione. Non può in ogni caso svolgervi attività non consentite dalla legge, rumorose,e che comunque possano arrecare disturbo ai vicini. In particolare deve essere salvaguardato il diritto alla quiete ed al riposo degli utenti, dovendo a tal fine essere limitato nel tempo e tenuto comunque a volume ridotto l’uso di apparecchi radio, televisori, diffusori di musicai o similari.
Art.56 – Il cantiere navale deve esercitare esclusivamente l’attività di manutenzione e riparazione delle sole unità da diporto con esclusione dei lavori di costruzione di navi o imbarcazioni di qualsiasi genere. La direzione del Cantiere Navale nell’esercizio delle proprie attività deve osservare tutte le disposizioni di legge emanate in materia dagli Organi competenti, ivi comprese le norme di prevenzione di infortunio sul lavoro rimanendo direttamente responsabile nei confronti della Autorità Marittima di ogni trasgressione eventualmente commessa.
DISPOSIZIONI FINALI
Art.57 – Tutte le unità da diporto che utilizzeranno l’ approdo dovranno essere assicurate per le responsabilità civili ed i rischi contro l’ incendio, compreso il ricorso terzi. La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta della Direzione dell’ approdo che potrà richiederne la integrazione di valore, qualora fosse inadeguata. Nel caso di mancata assicurazione o di insufficienza del valore assicurato, la Direzione dell’ approdo potrà negare l’ accesso nell’ ambito dell’ approdo. Parimenti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono servizi (varo ed alaggio, manutenzione, lavori cantieristici, distribuzione carburanti, ecc.) nell’ ambito dell’ approdo devono essere coperti da polizze assicurative, ritenute adeguate dalla Società.
Art.58 – Il diritto di utilizzazione dei beni della Società “Porto Turistico Riva Di Traiano S.p.A.” relativi all’ approdo turistico è collegato al possesso delle azioni della stessa Società. In caso di trasferimento di unità portuali (e relative azioni) è fatto obbligo al Socio cedente di comunicarlo per iscritto alla Direzione indicando da quale data l’ addebito deve essere fatto al nuovo socio. Il socio subentrante è tenuto ai sensi dell’ art. 8 dello Statuto del Porto Turistico Riva di Traiano S.p.A. a stipulare entro 60 giorni dall’ acquisto delle azioni un nuovo contratto per la prestazione dei servizi portuali generali. Resta inteso che in ogni caso il socio subentrante è responsabile, in solido con il cedente, dei pagamenti relativi a quote arretrate derivanti dall’ uso del diritto ceduto. Qualora il nuovo socio non provveda alla stipulazione del nuovo contratto previsto dal precedente articolo entro il termine prescritto, la Porto Turistico Riva di Traiano S.p.A. potrà disporre della relativa unità portuale. Successivamente la facoltà riconosciuta ai soci dall’ art. 8 dello Statuto potrà essere comunque esercitata dal socio mediante espressa richiesta di stipulazione di un contratto di servizi portuali e sarà subordinato alla disponibilità di una unità portuale dello stesso tipo di quella attribuitaal suo venditore.
Art.59 – Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Regolamento, tra la Società e gli utenti dell’ approdo o qualsiasi altra persona, il Foro competente è quello di Civitavecchia