Statuto del Porto Turistico

PORTO TURISTICO RIVA DI TRAIANO
SOCIETA’ PER AZIONI
Capitale Sociale €. 7.863.280,00
Registro Società TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA n.321/83
Sede Sociale: Via Aurelia – Strada Statale 1 – Km. 67,580 – CIVITAVECCHIA

STATUTO


Art. 1 – DENOMINAZIONE – SCOPI – DURATA.
E’ costituita una società per azioni sotto la denominazione “Porto Turistico Riva di Traiano S.p.A.”.

Art. 2 – La società ha sede in Civitavecchia, Via Aurelia, Strada Statale 1 – Km. 67 + 580, lato sinistro.
Il cambiamento di indirizzo nell’ambito della stessa città potrà essere deliberato ed eseguito dall’Organo Amministrativo.
La società potrà istituire sedi secondarie, succursali, filiali ed agenzie ovunque, in Italia ed all’estero.

Art. 3 – La durata della società è fissata dalla data dell’atto costitutivo fino al 31 dicembre 2040.
La società potrà essere sciolta anticipatamente con deliberazione dall’assemblea dei soci.

Art. 4 – La società ha lo scopo di costruire e gestire un porto turistico e sue infrastrutture, anche balneari, termali e residenziali, nel territorio del Comune di Civitavecchia previo rilascio da parte delle Autorità competenti dei relativi atti di autorizzazione, concessione, permessi e licenze.
Per l’oggetto potrà compiere ogni attività connessa con l’esercizio e la gestione di tutti i servizi portuali: ormeggio, rimessaggio, riparazione e manutenzione di scafi e motori, rifornimento di carburanti, deposito di merci connesse con la natura dell’attività sociale, commercio e noleggio di natanti, forniture e manutenzione di materiali ed apparecchiature nautiche, attività sportive nautiche, turismo e tempo libero.
La società potrà esercitare ogni attività industriale, commerciale, ricettiva ed edilizia e compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziare e quanto altro utile e necessario per il raggiungimento degli scopi sociali.
La società, previe le autorizzazioni di legge e con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà affidare tutti o parte dei servizi ad Enti o società o persone fisiche ritenute idonee.

Art.5 – Il capitale sociale è di Euro 7.863.280,00= suddiviso in numero 98.291 (novantottomiladuecentonovantuno) azioni del valore nominale di € 80,00=(ottanta/00) ciascuna.
La società potrà chiedere ai soci, in proporzione alla loro partecipazione sociale, finanziamenti in conto capitale. In tali ipotesi, i finanziamenti non saranno produttivi di interessi.

Art. 6 – Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili per atto tra vivi a qualsiasi titolo. Entro trenta giorni dall’ avvenuto trasferimento, l’operazione dovrà essere comunicata alla società mediante lettera raccomandata.
Analogamente e negli stessi termini tale comunicazione dovrà essere effettuata in caso di costituzione sulle azioni di un diritto reale di godimento o di garanzia ed ogni altro atto di disposizione.

Art. 7 – Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.
La rappresentanza di azioni in comproprietà è regolata ai sensi di legge.
Nel caso di successione mortis causa gli eredi sono tenuti a nominare un unico comune rappresentante.

Art. 8 – I soli soci hanno facoltà di ottenere in uso esclusivo le singole unità da realizzare, proporzionalmente alla loro partecipazione sociale, previa stipula con la Società di apposita convenzione disciplinante in via normativa ed economica la prestazione di servizi portuali.
Ogni socio è tenuto a rispettare le clausole dell’atto di concessione che verrà stipulato con il Ministero della Marina Mercantile e le altre Autorità competenti ed ogni altro regolamento di Polizia Marittima e Portuale, nonchè le disposizioni del regolamento interno.

Art. 9 – ASSEMBLEE.
Le assemblee, ordinarie e straordinarie, convocate con le modalità e nei termini di legge, si tengono presso la sede della società o in altro luogo stabilito dal Consiglio di Amministrazione nell’ avviso di convocazione.
Hanno diritto ad intervenire all’assemblea dei soci coloro che, almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, abbiano depositato i titoli azionari presso la sede sociale o presso altre sedi sussidiarie, enti od uffici indicati nell’avviso di convocazione.
Il socio che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta sia da altro socio sia da terzi, nei limiti e con le preclusioni di cui all’art. 2372 c.c.
In mancanza della convocazione l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Art.2366- comma 4 c.c.
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità degli azionisti e le sue deliberazioni legalmente prese obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo i diritti di cui all’art. 2377 del Codice Civile.

Art. 10 – L’assemblea generale ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze lo richiedano, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2364 c.c.
L’assemblea è convocata anche quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, oppure quando ne fanno domanda un numero di soci che rappresenti almeno il decimo del capitale sociale e salva la preclusione di cui all’art.2367, ultimo comma, del Codice Civile.
All’assemblea ordinaria dei soci, oltre ai compiti previsti dall’art. 2364 del Codice Civile, è espressamente demandata l’approvazione e l’eventuale modifica del regolamento interno, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, per la gestione del porto turistico.
Le attribuzioni dell’assemblea straordinaria sono stabilite dall’art. 2365 del Codice Civile.

Art. 11 – L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale.
In seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera validamente sugli argomenti posti all’ordine del giorno qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con le maggioranze prescritte dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

Art. 12 – L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente. Qualora siano assenti il Presidente ed il Vice Presidente, l’assemblea nominerà il Presidente fra gli altri amministratori o soci presenti.
Le deliberazioni dell’assemblea sono fatte constare da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. In merito si osservano le norme di cui all’art. 2375 del Codice Civile.

Art. 13 – AMMINISTRAZIONE.
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette. L’Assemblea dei soci stabilirà e varierà nei limiti sopra indicati il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione in relazione alle esigenze della società.
I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia direttamente provveduto l’assemblea, nomina nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente conferendo agli stessi parte o tutto dei propri poteri. Può inoltre nominare un Amministrazione Delegato fissandone il limite delle facoltà e delle attribuzioni o un Comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un consigliere, con il compito di controllare l’esecutorietà delle delibere del Consiglio di Amministrazione e di adottare quei provvedimenti di urgenza in relazione ai poteri che il Consiglio di Amministrazione ad esso demanderà.
In proposito si osserva il disposto dell’art. 2381 del Codice Civile.
Il Consiglio di Amministrazione nominerà un Segretario che può essere scelto anche fuori del novero dei consiglieri e degli azionisti, e ne fisserà il relativo compenso.
Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare uno o più Direttori Generali, scelti anche fra i non soci, le cui funzioni, attribuzioni, durata dell’incarico e compensi, saranno fissati dal Consiglio stesso.
Uno dei Direttori Generali avrà il compito di dirigere ed amministrare il complesso portuale con poteri di organizzazione, coordinamento e controllo.
Egli oltre che rispondere verso la Società è responsabile anche nei confronti dell’Autorità marittima.
Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare infine Comitati consultivi permanenti o temporanei, con funzione di ricerca, di studio e di proposta, composti sia da soci che da persone estranee alla società, fissando l’importo delle indennità.

Art. 14 – La gestione dell’impresa sociale spetta esclusivamente agli amministratori art.2380-bis c.c.
Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società è potrà compiere qualsiasi atto che ritenga opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che per legge sono tassativamente demandati all’assemblea dei soci.
Fermo restando che l’elencazione ha carattere meramente esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione avrà fra l’altro la facoltà di acquistare, vendere, permutare e gestire beni mobili ed immobili, di affittare immobili e macchinari, di svolgere direttamente o appaltare servizi, stipulare patti di fornitura, dare e prendere in locazione o a noleggio o comunque gestire navi e galleggianti, assumere partecipazioni e finanziamenti in altre società costituite o da costituire, assumere e licenziare personale, esigere e ritirare crediti, somme, valori e quant’altro da chicchessia dovuto alla società per gli effetti di cui all’art. 4) del presente Statuto, di acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie sia su immobili che su navi o galleggianti, di rinunziare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilità, di autorizzare e di compiere operazioni nei confronti del debito pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti della Banca d’Italia e presso ogni altro ufficio pubblico o privato firmando scritture, atti e documenti relativi.
In particolare per l’attuazione dello scopo principale della società sono conferiti al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri:
a) per lo svolgimento delle pratiche relative alla concessione da parte delle competenti autorità, delle aree sulle quali verranno costruiti gli impianti, con tutti i poteri necessari per la stipula degli atti, e per l’assunzione di impegni di qualsiasi genere allo scopo ritenuti necessari ed opportuni con pieno esonero di responsabilità delle Autorità concedenti;
b) per contrarre mutui e per l’assunzione di impegni finanziari di ogni specie, con Banche, Enti o privati e per il rilascio di fidejussioni e garanzie anche reali sui beni della società anche a favore di terzi;
c) per la stipulazione di tutti i contratti di appalto sia d’opera che di servizi, di compravendita, di permuta, di locazione ecc. necessari per l’attuazione del porto turistico e sue infrastrutture;
d) per dare in subconcessione, cedere o rinunciare a parte delle concessioni a favore di terzi, stipulando con gli stessi gli opportuni accordi;
e) per regolare e dirigere, con ogni ampio potere, l’esercizio del complesso e degli impianti portuali e turistici della società attraverso personale apposito, stipulando ogni contratto all’uopo necessario ed opportuno, fatta salva la facoltà di cui all’ultimo comma dell’art. 4).
Il Consiglio di Amministrazione, infine, predisporrà un regolamento disciplinante l’uso delle attrezzature e dei servizi del porto sia da parte dei soci, sia da parte di terzi.
Detto regolamento sarà approvato dall’assemblea nelle forme prescritte, salve le ulteriori incombenze di legge.

Art. 15 – Il Consiglio di Amministrazione viene convocato con lettera raccomandata spedita almeno quindici giorni prima al domicilio di ciascun consigliere, recante la data, l’ora ed il luogo della riunione, nonchè l’ordine del giorno della stessa.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telegramma spedito almeno tre giorni non festivi prima della data fissata per la riunione.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se alla riunione è presente la maggioranza degli amministratori in carica. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dagli amministratori presenti. Il voto degli amministratori non è delegabile.
Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processi verbali firmati dal Presidente ed in sua assenza da chi presiede la riunione e dal Segretario.
Il Comitato è invece autorizzato a disciplinare in maniera diversa le norme di convocazione, mentre osserverà le stesse norme del Consiglio sulla presenza richiesta per la validità delle riunioni e sui voti richiesti per la validità delle delibere.

Art. 16 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.
In caso di sua assenza od impedimento, le relative funzioni spettano al Vice Presidente.

Art. 17 – COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE
Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi di cui uno Presidente e di due membri supplenti.
Essi sono nominati dall’assemblea ai sensi dell’art. 2364 del Codice Civile, e saranno retribuiti secondo le tabelle degli Ordini Professionali.
Il controllo contabile della società è esercitato dal Collegio Sindacale, i cui componenti perciò dovranno essere revisori contabili, iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Art. 18 – BILANCIO E RIPARTO DI UTILI.
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del Bilancio, previo inventario, delle attività e passività sociali.
Il Bilancio, accompagnato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, dovrà essere depositato presso la sede sociale, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’assemblea che dovrà esaminarlo.

Art. 19 – Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, saranno ripartiti fra gli azionisti in relazione alle azioni possedute, salvo che l’assemblea deliberi speciali prelevamenti per riserve straordinarie o per altre destinazioni, oppure disponga di mandare ai successivi esercizi gli utili in tutto o in parte. I dividendi non riscossi nel quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili, andranno in prescrizione a favore del fondo di riserva.

Art. 20 – COMPETENZA GIUDIZIARIA.
L’autorità giudiziaria della sede sociale è quella contrattualmente stabilita come competente a conoscere delle contestazioni insorte fra la società ed i suoi componenti ed in genere riferibili alla vita sociale.

Art. 21- LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’.
In caso di scioglimento della società si addiverrà alla sua liquidazione mediante la nomina di uno o più liquidatori in conformità delle norme di legge.
L’assemblea determinerà le modalità della liquidazione nominando i liquidatori e fissandone i poteri ed i compensi.

Art. 22 – RINVIO.
Per tutto quanto non contemplato nel presente atto sono applicabili le disposizioni del Codice Civile, in particolare agli artt. 2325 e seguenti nonchè tutte le altre norme di legge vigenti in materia.