Argomento: Ordinanza della Regione Lazio n. 52 del 24 aprile u.s..
Per dovere d’Ufficio, opportuna sensibilizzazione e massima diffusione tra gli uffici dipendenti e l’utenza interessata, per ciò che concerne l’Ordinanza in oggetto, con la quale la Regione Lazio ha inteso impartire disposizioni ed indicazioni di dettaglio inerenti alcune attività lavorative riguardanti gli ambiti marittimi e portuali con espresso riferimento al settore del diporto nautico – tenuto conto che durante l’appena trascorso fine settimana tutti gli Uffici di questa Direzione Marittima hanno registrato numerosissime richieste di delucidazioni e chiarimenti riguardo alle attività consentite dal provvedimento in parola – sentito in merito l’Assessorato competente e con il coordinamento dell’Ufficio di Presidenza della medesima Regione, si ritiene opportuno comunicare quanto segue:
a) Il provvedimento consente esclusivamente lo spostamento delle persone,
all’interno del comune o nei comuni dove le unità da diporto risultano ormeggiate e/o rimessate, per lo svolgimento a cura da dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro e per il tempo strettamente necessario delle attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela e la conservazione del bene;
b) Analogamente, sono consentite, nell’ambito delle attività di rimessaggio,
delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, in considerazione delle
esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili a causa di una carente attività manutentiva/conservativa, le attività di manutenzione dei natanti ed imbarcazioni da diporto;
c) I rimessaggi e le Marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree
di manutenzione devono osservare l’obbligo del rispetto delle normative di settore e di tutte le misure finalizzate alla tutela del contagio da Covid 19 che rimangono inalterate, avendo cura di interdire l’accesso ai non addetti ai lavori;
d) Le attività consentite dovranno essere comunque svolte nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni finalizzate al contenimento del contagio ed emanate dai precedenti provvedimenti nazionali, regionali e di carattere locale, che restano vigenti, con particolare riguardo al “Protocollo condiviso di regolamentazione dellemisure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14.03.2020 tra Governo e parti sociali.
Da ciò ne deriva che:
• resta vietato l’utilizzo delle unità da diporto per le attività ludico-diportistiche e più in generale per qualsiasi attività di navigazione non contemplata dalle norme testé citate (ivi compresi gli spostamenti dai cantieri ai posti di ormeggio se distanti);
• l’accesso alle marine dotate di controllo dei varchi è consentito
esclusivamente previo preavviso alla direzione delle stesse, allo scopo di
consentire un controllo dei flussi ed evitare assembramenti;
• presso ormeggi pubblici o comunque presso le marine prive di controllo degli accessi, valgono le misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 sin qui adottate;
• le attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela e la conservazione del bene dovranno essere svolte da una persona per natante/imbarcazione sia esso armatore, proprietario o marinaio con regolare contratto di lavoro.
IL DIRETTORE MARITTIMO
C.V. (CP) Vincenzo LEONE
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